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INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO Regione Calabria

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE[O.P.C.M. n. 4007/2012 – O.C.D.P.C. N. 52/2013 - O.C.D.P.C. n. 532/2018 – D.G.R. n. 393 del 13/10/2016 - D.G.R. n. 67del 19/02/2019 rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019]Art. 1 - PREMESSA1. La Regione Calabria, ai sensi dell’art. 14 comma 2 delle Ordinanze, deve individuare i Comuni su cui attivare i contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 532/2018 (d’ora innanzi Ordinanza), nonché delle Delibere di Giunta Regionale n. 393/2016 e n. 67/2019 (rettificata con Delibera n. 89/2019).2. Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 6.302.743,07, pari alle economie definitivamente accertate con Decreto n. 8172 dell’8/07/2019 - in relazione ai contributi di cui all’art. 2, comma 1 lett. c) dell’O.P.C.M. n. 4007/2012 e dell’O.C.D.P.C. n. 52/2013.3. Il presente avviso è diretto ai Comuni interessati (tutti i Comuni calabresi con accelerazione al suolo agŠ0,125g di cui all’allegato 7 dell’Ordinanza) che, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente avviso, devono provvedere (ai sensi dell’art. 14 commi 3 e 5 dell’Ordinanza) a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A al presente atto.3. Le istanze eventualmente prodotte e/o trasmesse in data antecedente alla pubblicazione del presente atto non saranno prese in considerazione ma dovranno essere ripresentate, per attestare all’attualità i requisiti posseduti ai fini della compilazione delle graduatorie.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici ricadenti nei Comuni calabresi di cui all.7 dell’Ordinanza (agŠ 0,125g) in cui oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive. Si precisa, inoltre, che: a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere le richieste di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell’Ordinanza;c) l'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall’Ordinanza, in base agli indirizzi forniti con DGR n. 393/2016, i seguenti interventi:· interventi di miglioramento sismico - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;· interventi di demolizione e ricostruzione.2. In caso di miglioramento sismico - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 13 comma 3 dell’Ordinanza, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l’assetto idrogeologico (PAI).4. In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull’edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all’allegato 6 dell’Ordinanza: “Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”.

Art. 4 - REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

1. Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza 532/2018 i contributi, nei limiti delle risorse disponibili, possono essere erogati esclusivamente per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell’Ordinanza medesima (23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione, dei seguenti requisiti:· oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);· non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza, ovvero che usufruiscano di contributi pubblici per le medesime finalità;· non ricadere nella fattispecie di cui all’art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);· non ricadere nel regime degli “aiuti di stato” (per le attività produttive). A tal fine la domanda di contributo di cui all’allegato B è corredata dalla dichiarazione di cui all’allegato C.I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l’inammissibilità al contributo.2. Ai sensi dell’art. 11 comma 1 dell’Ordinanza sono esclusi dal contributo:a. edifici ricadenti in aree già classificate R4;b. edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;c. edifici che sono stati realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Art. 5 - LIMITI DEI CONTRIBUTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dell’Ordinanza 532/2018, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:· miglioramento sismico: 150,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000,00 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;· demolizione e ricostruzione: 200,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell’edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell’allegato 6 dell’Ordinanza.2. Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza, le sole opere destinate unicamente agli interventi sulle parti strutturali, descritte come opere “A” nel successivo art. 11, nei limiti dei contributi di cui al precedente comma 1). Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali, interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, rientrano tra le opere non finanziabili, descritte come opere “E” nel successivo art. 11, e sono a carico del proprietario.3. In ogni caso, opere già eseguite o in corso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 532/2018 non sono finanziabili.

Art. 6 - NORME PROCEDURALI

1. I Comuni interessati, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente avviso, provvedono (ai sensi dell’art. 14 commi 3 e 5 dell’Ordinanza) alla predisposizione e pubblicazione del relativo bando - redatto secondo lo schema di cui all’allegato A al presente atto - all’Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web istituzionale e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione, dandone notizia a questa Regione tramite PEC all’indirizzo: edilizia@pec.regione.calabria.it2. I cittadini che intendono aderire all’iniziativa dovranno presentare al Comune la richiesta di contributo (redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all’allegato B al presente atto) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso nell’Albo pretorio del Comune. La scheda di verifica sismica di cui alla D.G.R. n. 393/2016 dovrà essere presentata successivamente, in sede di presentazione della documentazione da parte dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria definitiva.3. Ogni Comune dovrà individuare un Responsabile del Procedimento che curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati, comunicandolo tempestivamente al Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all’indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it, unitamente ai riferimenti (telefono, PEC, e-mail) tramite l’apposito modulo allegato sotto la lettera D al presente avviso. 4. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà provvedere ad archiviare tutte le richieste cartacee pervenute (che dovranno essere rese disponibili per eventuali richieste successive da parte della Regione Calabria) ed effettuare il caricamento dei dati nell’apposito software che sarà reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile.5. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà trasmettere, entro e non oltre 45 giornidalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software (in formato.mdb), insieme con copia del bando munito di attestazione di avvenuta pubblicazione, alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all’indirizzo sopra citato edilizia@pec.regione.calabria.it.Non saranno presi in considerazione file trasmessi in forma diversa da quella sopra indicata o da soggetti diversi dai Responsabili del Procedimento comunali.I Comuni che non trasmetteranno il file con le modalità e nei termini sopra indicati saranno esclusi dalla concessione di contributi, facendo ricadere in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.6. La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori.7. La Regione Calabria provvederà a formulare e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a livello regionale.8. Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione Calabria segue i criteri di priorità previsti dall’Allegato 3 dell’Ordinanza, che tengono conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.9. I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell’Ordinanza, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I Responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione Calabria. Le richieste di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza:· il codice richiesta;· il punteggio provvisoriamente attribuito;· le motivazioni della rettifica;· i due database aggiornati generati dal software (formato .mdb) Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo se dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dalle ordinanze), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.10. Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all’indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale entro e non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria, trascorsi i quali si procederà all’esame delle richieste eventualmente pervenute ed alla redazione della graduatoria definitiva. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute secondo modalità o in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.11. La pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo e sarà considerata, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, quale comunicazione di avvio del procedimento (i Comuni saranno contestualmente informati dell’avvenuta pubblicazione delle graduatorie, così da poterne dare tempestivamente notizia ai potenziali beneficiari del contributo).12. La Regione Calabria si riserva di non procedere all’approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti collocati utilmente in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni procedurali che saranno rese note dalla Regione Calabria contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.2. Il Responsabile del Procedimento Comunale, per conto dei suddetti soggetti, dovrà trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" – Settore 5 “Lavori Pubblici”, a pena di esclusione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il permesso di costruire (completo di Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. 37/2017 e R.R. 15/2017, rilasciata dal competente Settore Regionale “Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico) e la scheda di verifica sismica di cui alla D.G.R. n. 393/2016, secondo le modalità ivi specificate. 3. Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l’applicazione del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136”).

Art. 8 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori dovranno avere inizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Calabria della graduatoria definitiva dei progetti approvati aggiornata in seguito alla trasmissione da parte dei RUP comunali della documentazione di cui all’art. 7 comma2. Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture- Lavori Pubblici - Mobilità" - Settore 5 “Lavori Pubblici” la data di inizio dei lavori.2. Gli interventi dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, a partire dalla data di comunicazione dell’approvazione del contributo:- entro 360 giorni nel caso di miglioramento sismico;- entro 450 giorni nel caso di demolizione e ricostruzione.Il completamento dei lavori deve essere certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune e alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" - Settore 5 “Lavori Pubblici”; quest’ultimo provvederà alle verifiche per l’eventuale riduzione di contributo, ai sensi dell’art. 14, comma 8 dell’Ordinanza (secondo le indicazioni di massima riportate nell’allegato 6 della stessa). In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all’1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.3. I suddetti termini di completamento dei lavori possono essere prorogati fino ad un massimo di 90 giorni, previa motivata richiesta, effettuata entro tali scadenze dal soggetto privato ammesso a contributo, con atto del Dirigente Regionale.4. Il Comune notificherà alla Regione Calabria i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti.5. Ai sensi dell’art.14, comma 10 dell’Ordinanza, qualora la tipologia d’intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria non risulti coerente con la richiesta presentata si provvederà secondo quanto segue:· nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da miglioramento a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;· nel caso di diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento), la Regione Calabria procede alla revoca del contributo ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria. 6. Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed enti preposti, e comunicate alla Regione Calabria.7. Ciascun Comune interessato provvede a inviare alla Regione Calabria, con cadenza semestrale, il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi.8. La Regione Calabria potrà disporre, tramite gli uffici preposti, dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare eventuali contributi non corrispondenti a quanto dichiarato e certificato, con successiva denuncia alle autorità competenti, previa richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate.

Art. 9 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:- se non vengono rispettati i termini indicati all’art. 7;- se il progetto non ottiene l’Autorizzazione Sismica, ai sensi della L.R. 37/2017 e R.R. 15/2017, rilasciata dal competente Settore Regionale “Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico”;- se i lavori non iniziano entro i termini indicati all’art. 8;- se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati all’art. 8 ovvero supera le scadenze fissate di oltre il 10%, fermo restando l’applicazione della penale prevista;- se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale;- ove emergano, a seguito dei controlli del Comune o della Regione Calabria, dichiarazioni false e mendaci a seguito del riscontro di casi di irregolarità e/o di frodi o comunque non rispondenti alle istruzioni fornite nel presente documento;- qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste.

Art. 10 - MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo si fa espresso riferimento all’allegato 6 dell’Ordinanza recante “Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – Articolo 14”. In particolare:· una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento (opere “A” definite al successivo art. 11); · una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell’esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento (opere “A” definite al successivo art. 11);· il saldo sarà erogato a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.2. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento deve essere documentato, secondo quanto previsto al punto 5 dell’Allegato 6 all’Ordinanza, mediante presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell’Impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.3. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzari regionali.

Art. 11 - QUADRO ECONOMICO

1. Nella redazione dei progetti di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell’accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, le opere previste in progetto devono essere suddivise in opere ammissibili a finanziamento (opere “A”) e opere escluse (opere “E”):a) Opere “A” (finanziabili) – le opere relative ad interventi di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle sole parti strutturali;b) Opere “E1” (non finanziabili) – le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;c) Opere “E2” (non finanziabili) – tutte le opere che non ricadono nei punti a) e b).

Art. 12 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’

1. La Regione Calabria provvede a vigilare sull’attuazione dell’Ordinanza e a inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell’iniziativa, evidenziando l’avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

Art. 13 - ULTERIORI PRECISAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni e in particolare:· nel caso di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, deve verificare la veridicità della dichiarazione resa dal richiedente (proprietario dell’immobile o il rappresentante della comunione o, in caso di condomini costituiti, l’amministratore) e riguardante gli occupanti l’edificio candidato al contributo acquisendo dal proprio Ufficio-Anagrafe il certificato di residenza alla data di pubblicazione dell’Ordinanza con continuità alla data di presentazione della documentazione;· per gli immobili destinati all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, deve verificare la certificazione attestante la presenza di occupanti, con contratto di lavoro o altro, che svolgano un'attività regolare e continuativa nel tempo (per esempio dipendenti full-time e part-time) e che non risultino essere lavoratori occasionali quali trasportatori di altre ditte o altro, fornitori etc. Si precisa che detta certificazione deve essere riferita alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni con continuità alla data di presentazione della documentazione;· nel caso in cui l'istante chieda la maggiorazione di punteggio prevista dall’allegato 3 dell’Ordinanza per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4 dell’Ordinanza, deve redigere una attestazione di effettiva prospicienza dell'immobile su via di fuga. Si precisa che, qualora il piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico non sia stato approvato/adottato, la maggiorazione non è applicabile;· deve verificare che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non siano superiori a quelli contenuti nel vigente prezzario regionale;· deve verificare che i lavori procedano nel rispetto del progetto approvato e che siano state regolarmente eseguite le percentuali dei lavori strutturali indicate al precedente art. 10, anche previa eventuale verifica in situ, ai fini dell’erogazione dei contributi;· deve verificare che all’istanza sia allegata:a) nel caso di comunioni: copia conforme della scrittura privata ove si designa il rappresentante della comunione;b) nel caso in cui l'istante chieda la maggiorazione di punteggio prevista dall’allegato 3 dell’Ordinanza per gli edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza, copia conforme all’originale dell’atto;c) nel caso di attività produttive: la dichiarazione formulata secondo il modello all. C al presente documento relativa alla non appartenenza al regime degli “aiuti di stato”;· deve verificare il rispetto, per i soggetti beneficiari dei contributi, delle disposizioni e dei termini previsti dalle ordinanze e dal presente provvedimento.2. Sono escluse dalla concessione del contributo tutte quelle domande:· che pur collocate in posizione utile in graduatoria per la concessione del contributo, al momento della verifica da parte del Comune o degli eventuali controlli da parte della Regione Calabria, non rispettino tutti i requisiti dichiarati nella domanda previsti per accedere a contributo e tutti i parametri dichiarati che hanno determinato il calcolo del punteggio e, quindi, la posizione in graduatoria; a solo titolo di esempio, rimangono escluse le domande in cui la superficie lorda complessiva dell’edificio dichiarata non corrisponda a quella reale desumibile dagli elaborati progettuali ed esplicitata nell’elaborato riguardante il calcolo delle superfici (la tolleranza prevista in questo caso è posta pari a ± 5%) tenendo conto di quanto stabilito nel presente provvedimento;· in cui, dopo le verifiche del Comune, il numero di occupanti risulti minore di quello dichiarato nella domanda;· che, in caso di edificio con più proprietari, siano state presentate da uno solo dei proprietari dell’immobile considerando solo la superficie di sua proprietà e non la superficie lorda coperta complessiva dell’edificio o Unità Minima di Intervento;· nelle quali è stato dichiarata la prospicienza dell’edificio oggetto di intervento su una via di fuga individuata dal piano di emergenza del Comune, qualora poi tale requisito non venga confermato dal Responsabile del procedimento comunale.3. Relativamente al calcolo della superficie lorda coperta complessiva, al fine di uniformare la metodologia di calcolo da parte dei privati della superficie lorda coperta complessiva di edificio e, di conseguenza, la modalità per il relativo controllo da parte dei Comuni, si forniscono le seguenti indicazioni:· per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell’edificio. Sono compresi in tali fattispecie,p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell’edificio, i vani scala, gli androni, gli atri, i portici, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili); sono comprese le superfici dei piani interrati e seminterrati;· la superficie, a cui si deve far riferimento per il calcolo del contributo, è quella risultante alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, eventuali ampliamenti successivi o consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;· la superficie deve fare riferimento all’intero edificio o unità strutturale minima di intervento (così come già precedentemente definiti) a prescindere dall’intervento strutturale ipotizzato che può riguardare, anche, solo parte di essi;· in riguardo alla superficie dei muri perimetrali nel caso questi siano in comune con altri edifici o unità strutturali adiacenti si stabilisce che la superficie da tenere in conto sia pari alla metà;· le soffitte ed i sottotetti sono computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili. Quindi ai fini del calcolo della superficie lorda coperta si ritiene che si debba tenere conto del sottotetto abitabile così come desumibile dalla concessione edilizia o titolo equipollente.· non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari, le corti, i chiostri, i cortili, etc. e tutte le altre superfici attinenti l’edificio che non sono coperte;· i garage, le cantine, i magazzini o assimilati e i sottotetti e soffitte sia di piani fuori terra che interrati o seminterrati, che fanno parte dell’edificio o dell’Unità Strutturale Minima sono computati nel calcolo della superficie coperta complessiva; nel caso essi siano di pertinenza di unità immobiliari abitative o di unità destinate all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive nel medesimo edificio, le relative superfici sono assimilate e, quindi, sommate a quelle di pertinenza; nel caso non siano di pertinenza ad alcuna unità nell’edificio, oggetto di intervento, vengono considerate unicamente per il calcolo totale della superficie lorda coperta da inserire al punto 3) del modello di domanda. In questo caso il totale delle superfici delle unità immobiliari di cui al punto 1) del modello di domanda sarà diverso (più precisamente sarà minore) dal dato relativo alla superficie lorda coperta indicata al punto 3) del modello di domanda; si specifica che nel caso la somma delle superfici indicata al punto 1) del modello di domanda risulti maggiore del dato indicato al punto 3) la domanda risulterà incongruente e, quindi, inammissibile.· le superfici calpestabili di tutte le parti comuni dell’edificio o Unità Strutturale Minima (vaniscala, rampe, pianerottoli, atri, androni, portici, vani tecnici etc.) sono ripartite tra le unità immobiliari presenti nell’edificio;· in ogni caso il calcolo del contributo terrà esclusivamente conto della superficie totale lorda complessiva indicata nella domanda. La stessa superficie sarà quella poi sottoposta a verifica secondo le indicazioni sopra riportate.· Nel caso di edificio con piano seminterrato avente un solo lato libero il piano è da considerarsi “interrato” e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell’edificio. Viceversa, generalmente si ritiene che in caso di due o più lati liberi il piano è da considerarsi “fuori terra”. In ogni caso, vista l’articolazione delle casistiche riscontrabili (per esempio edificio su terreno in pendio), nei casi particolari sarà il progettista a dover dimostrare tecnicamente (con opportuna documentazione ed elaborati grafici e di calcolo, se occorrenti) la correttezza delle decisioni assunte ed ammissibili ai fini della concessione del contributo.· Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la superficie lorda coperta complessiva fa necessariamente riferimento al fabbricato esistente prima della demolizione e di conseguenza il contributo ed il punteggio calcolato si baseranno su questo parametro. Nel caso che, all’atto di presentazione del progetto da parte del soggetto privato, la ricostruzione preveda una superficie lorda coperta complessiva inferiore a quella originaria, il contributo verrà rideterminato con riferimento alla superficie dell’edificio ricostruito. Nel caso, invece, la superficie ricostruita sia maggiore di quella esistente il contributo, precedentemente calcolato, viene confermato.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. Titolare del trattamento è il Dirigente del Dipartimento 6– Settore 5 “Lavori Pubblici”.

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è_Dott. Costantinio Blaiotta , funzionario in servizio presso_questo Dipartimento e-mail: c.blaiotta@regione.calabria.;it Eventuali chiarimenti possono essere chiesti, esclusivamente dai Responsabili del procedimento dei Comuni interessati, via mail all'indirizzo: rischisismico@regione.calabria.it PEC edilizia@pec.regione.calabria.it.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa.Il Dirigente Il Direttore GeneraleIng. Giuseppe Iiritano Ing. Domenico PallariaALLEGATI:ALL. A - SCHEMA DI BANDO TIPOALL. B - MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ALL. C - DICHIARAZIONE “AIUTI DI STATO”ALL. D - MODELLO COMUNICAZIONE RUP

 
 
 

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